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Conte G. Amedeo, Di Lucia Paolo, Ferrajoli Luigi, Jori Mario, Filosofia del diritto .
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002, pp. 328, Euro 20,50 ISBN 88-7078-762-1

Recensione di Alessandra Callegari - 04/12/2002

Etica, Filosofia del diritto

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L'intento dei curatori del presente volume è di proporre delle pagine scelte, tratte da importanti saggi di vari filosofi del diritto contemporanei, in cui si tenta di rispondere ai tre interrogativi che si pone la filosofia del diritto oggi, e precisamente: 1) cos'è il diritto? 2) cosa il diritto dovrebbe essere? ed infine 3) qual è il rapporto tra diritto e società? Tali istanze comportano, come sottolineato da Bobbio nel suo saggio Giusnaturalismo e positivismo giuridico del 1965, lo sviluppo di tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto: un'area ontologica, una deontologica, ed infine una fenomenologica.
La prima area tematica, l'area ontologica, si propone di analizzare ciò che il diritto è, ossia il concetto di diritto e soprattutto di altri concetti che sono indagati da più discipline che variamente si intrinsecano con la filosofia del diritto e tra di loro (la logica deontica, la semiotica giuridica, l'ontologia sociale). Dalla logica deontica si distinguono la teoria dell'argomentazione, la retorica giuridica e la teoria dell'interpretazione o ermeneutica, le quali indagano, invece, i processi attraverso cui il diritto viene conosciuto e/o applicato. All'area ontologica appartengono gli studi di Croce, Reinach, Hohfeld, Znamierowski, Kelsen, Romano, Garcìa Màynez, Ross, Scarpelli, Hart, Olivecrona, Kalinowski.
Nell'ambito dell'area ontologica si inquadra il saggio di Benedetto Croce (Irrealtà della legge, pp. 7-16, tratto dalla parte terza di Croce, 1996, pp. 337-345) in cui la legge è concepita quale volizione astratta di una classe di azioni e in quanto tale, irreale. Tale irrealtà si manifesta nell'applicazione della legge ai casi concreti: quando osserviamo la legge, secondo Croce, noi osserviamo non la legge stessa, ma un principio economico o un principio etico, e osservandolo, lo individualizziamo. Quindi, tra le manifestazioni dell'attività pratica, non esiste un'azione giuridica, in quanto, o noi agiamo per legge, e allora la nostra azione è etica, o agiamo in funzione della legge, e allora la nostra azione è economica. La filosofia del diritto, in quanto filosofia pratica, è o Economia o Etica. Croce considera quindi le leggi degli pseudoconcetti, simili ai precetti, alle regole, la cui natura è fittizia, ma la cui formazione è perpetua e necessaria, in quanto preparano la reale volizione che avrà luogo nell'azione singola dell'individuo.
Venendo ora ad analizzare il saggio di Adolf Reinach (I fondamenti a priori del diritto, pp. 17- 31, tratto da Reinach 1913, pp. 685-847), va rilevato come egli abbia applicato la fenomenologia al diritto, intesa come teoria degli oggetti e entità giuridiche (obblighi, pretese, diritti). Reinach esplora l'ontologia di questi enti muovendosi in due direzioni: da un lato, descrive il modo in cui gli individui producono e modificano oggetti ed entità giuridiche compiendo atti sociali (promesse, adempimenti, ecc.); dall'altro, si chiede se valgano, per questi oggetti ed entità, verità a priori che sono specifiche di tale dominio di oggetti ed entità. Una risposta affermativa a questa domanda dischiude la possibilità di una dottrina a priori del diritto, che non è né una dottrina del diritto naturale, né di un diritto ideale, ma la ricerca dei fondamenti del diritto, delle verità giuridiche che valgono per il diritto in ogni mondo possibile.
Sempre nell'ambito dell'area tematica ontologica si inquadra il contributo di Wesley N. Hohfeld (Concetti giuridici fondamentali, pp. 33-43 tratto da Hohfeld, 1913, pp. 16-59). L'autore, in particolare, intende dimostrare che i rapporti giuridici non possono essere ridotti alla contrapposizione tra i concetti di 'diritto' e 'dovere'. Hohfeld individua, invece, otto concetti fondamentali, proprio di ogni ragionamento giuridico: diritto, dovere, privilegio, non-diritto, potere, soggezione, immunità, incapacità. Successivamente, egli associa a ognuno degli otto concetti giuridici fondamentali un concetto correlativo, in modo da individuare quattro relazioni giuridiche fondamentali: diritto Û dovere; privilegio Û non-diritto; potere Û soggezione; immunità Û incapacità. La teoria dei concetti fondamentali di Hohfeld si rivela particolarmente interessante per lo studio del diritto primitivo, al fine di interpretare il fenomeno dei diritti collettivi e quello dei diritti immateriali.

Czeslaw Znamierowski (Atti tetici e norme costruttive, pp. 73- 80 tratto da Znamierowski, 1924, pp. 66-72) si ispira sia alla dottrina a priori del diritto di Reinach sia alla dottrina pura del diritto di Kelsen, distaccandosi però da entrambe per l'originalità dei contributi filosofici. Znamierowski introduce infatti nel lessico della filosofia un concetto assolutamente nuovo: il concetto di atto tetico, inteso come un atto che non esisterebbe se non vi fossero norme. Casi paradigmatici di atti tetici sono le mosse degli scacchi e dei giochi di carte. Alla categoria degli atti tetici appartengono inoltre, secondo l'autore, gli atti giuridici come fare testamento, sposarsi, ecc. Inoltre, egli individua, all'interno delle norme tetiche, le norme costruttive, che hanno la funzione di rendere possibili gli atti tetici. Alle norme costruttive, Znamierowski contrappone quelle coercitive, norme, che, invece, prescrivono o vietano di eseguire un certo atto (p. 80, nota n. 3).

Nel brano riportato (Dottrina pura del diritto, pp. 93-109, tratto dalla prima edizione di Kelsen, 1934, pp. 47-99) Hans Kelsen delimita l'oggetto della scienza del diritto mediante una scelta di metodo, cioè non rispondendo alla domanda deontologica: che cosa il diritto 'deve essere' , ma a quella ontologica: che cosa il diritto 'è'. Secondo Kelsen, la purezza del metodo della scienza giuridica, è garantita dall'opposizione tra essere e dover essere, opposizione sottolineata in modo netto da Kant, che rappresenta la 'stella polare' del suo lavoro.

Santi Romano, nel suo saggio, (Realtà giuridica, pp. 111-129, tratto da Frammenti di un dizionario giuridico, 1947, pp. 204-219) intende confutare il punto di vista normativistico, esasperato da Duguit e Kelsen, per cui il diritto costituisce una regola di condotta o norma, e lo fa analizzando il significato di 'ordinamento giuridico', inteso non come insieme di regole giuridiche, ma come complessa e varia organizzazione dello Stato. Romano propone inoltre l'introduzione di un concetto apparso nell'opera di un filosofo del diritto francese, Maurice Hauriou, ossia il concetto di istituzione, e definisce il diritto come istituzione, riproposta di recente da Neil MacCormick e Ota Weimberger.

Nel brano Principi generali del diritto (pp. 177- 189, tratto da Maynez,1958, pp. 229-242), Eduardo Garcia Maynez cerca di analizzare la natura dei principi generali del diritto e in particolare si domanda se essi rappresentano una specie di norme o sono altro rispetto alle norme. La sua risposta si articola in due tesi: 1) vi sono principi generali che non sono norme né di diritto naturale, né di diritto positivo, ma principi che hanno natura universale e a priori: per esempio, il principio giuridico di non-contraddizione; 2) questi principi sono il fondamento ontologico di una logica del diritto. Per esempio, il principio giuridico di non-contraddizione è il fondamento ontologico del principio logico per cui due precetti giuridici contraddittori non possono essere ambedue validi.
Nel suo saggio Norme giuridiche e regole degli scacchi, pp. 199-214, (tratto da Ross,1957, 1958, pp. 477-487) Ross adotta una strategia neoempiristica in due mosse successive. In primo luogo, egli riformula la domanda fondamentale della filosofia del diritto in 'qual è la natura del diritto?' Come Ross osserva, la domanda sulla natura del diritto è estranea al giurista, il quale si limita a conoscere il diritto valido. Ma cosa significa 'diritto valido?' Molte sono infatti le concezioni riguardo questo concetto. Privata quindi dell'aura metafisica, la domanda sulla natura del diritto si converte nella domanda sul significato dell'espressione 'diritto valido' contenuta nelle proposizioni della scienza del diritto. In secondo luogo, nel rispondere a questa domanda, Ross adotta il principio neoempiristico di verificazione, secondo il quale il significato di una proposizione, e in questo caso dell'espressione di 'diritto valido', consiste nel metodo della sua verificazione, che si effettua con l'osservazione empirica delle decisioni giuridiche (sentenze) future. Nel rinvio alle decisioni giudiziali quale criterio di verificazione delle proposizioni della scienza del diritto risiede il tratto distintivo e peculiare del decisionismo di Ross, che in questo senso presenta analogie con la tesi di Holmes, ispiratore del movimento del realismo giuridico americano.

In posizione critica rispetto alla teoria di Ross si pone il saggio di Uberto Scarpelli (Semantica del linguaggio normativo, pp. 215-231, tratto da Scarpelli, 1985, pp. 90-156) in cui, riprendendo un famoso assunto di Kelsen, proposto in Lineamenti di una teoria generale dello Stato, 1926, per cui un ordinamento giuridico deve poter essere violato, altrimenti esso non ha affatto il carattere di ordinamento normativo, Scarpelli distingue tra principio di verificazione e principio di significanza, consistente quest'ultimo in un criterio di valutazione degli enunciati normativi (che non possono essere verificati o falsificati) che consiste nella possibilità empirica di verificare se essi sono adempiuti o non adempiuti.

Le pagine dell'opera riguardanti Hart (Norme primarie, norme secondarie, norma di riconoscimento, pp. 233-247) sono tratte da Hart, 1961, pp. 108-130. L'obiettivo principale di Hart è di analizzare la struttura dell'ordinamento giuridico, e in particolar modo, giungere a una migliore comprensione delle somiglianze del diritto con altri fenomeni sociali, quali la coercizione e la moralità. Riprendendo un'efficace espressione di Austin, Hart rivendica la scoperta della chiave della Jurisprudence o filosofia del diritto. Mentre secondo Austin questa chiave era la nozione di ordine coattivo, ossia di un ordine sostenuto da minacce, secondo Hart essa consiste nell'unione di due diversi tipi di norme: le norme primarie, che corrispondono agli ordini sostenuti da minacce di Austin, e le norme secondarie, che sono norme che non impongono doveri o obblighi, ma attribuiscono agli individui dei mezzi per realizzare i loro desideri, conferendo loro i poteri giuridici di creare, mediante certe procedure specifiche, strutture di diritti e doveri nella cornice coattiva del diritto. La diversa funzione delle norme sembra comportare in Hart una diversa forma delle norme stesse: le norme primarie sono in termini di dovere, quelle secondarie in termini di potere. Nella sua tesi, Hart sostiene che l'ordinamento giuridico può essere rappresentato solo come unione di norme primarie e secondarie, mentre la norma di riconoscimento rappresenta il fondamento di validità dell'ordinamento stesso.

Olivecrona, esponente di spicco del realismo giuridico scandinavo, si chiede, (nel suo saggio Performativi giuridici, pp. 249-267, tratto da Olivecrona, 1971, pp. 244-261), quale posto hanno, in un mondo di fatti e fenomeni spazio-temporali, gli effetti che attribuiamo agli atti giuridici. Il filosofo considera un particolare tipo di imperativi, gli imperativi di esistenza, che corrispondono agli enunciati performativi di Austin. Gli enunciati performativi sono imperativi caratteristici del linguaggio giuridico, di cui Olivecrona trova degli esempi nei rituali dell'antico diritto germanico. Nell'esposizione della sua teoria, Olivecrona si ispira ad Austin, ma finisce per criticarlo, in quanto egli non indaga sugli effetti degli enunciati performativi.
In tema di logica deontica si inquadra il saggio di Jerzy Kalinowski (La rilevanza della logica deontica per la filosofia del diritto, pp. 291-304, in Sur L'importance de la logique déontique pour la philosophie du droit, 1985, pp. 212-226), che in origine propone una teoria riguardante l'impiego delle tecniche logiche nell'ambito del diritto e della scienza giuridica, mentre successivamente, sviluppa la sua ricerca in altri settori, quali: la logica giuridica; la metafisica del diritto e l'epistemologia delle scienze normative. Tra i fondatori della logica deontica, tra cui è possibile ricordare Von Wright e Beckers, Kalinowski è senza dubbio colui che maggiormente si è posto l'interrogativo se essa sia rilevante per la filosofia del diritto. Tale connessione è documentata nel massimo precursore della logica deontica: Leibniz. In Kalinowski la domanda sulla rilevanza della logica deontica per la filosofia del diritto si intreccia con la domanda se siano possibili inferenze deduttive tra norme. La risposta, affermativa, data da Kalinowski, è diametralmente opposta a quella negativa che alla stessa domanda dà Kelsen.

Alla seconda area tematica della filosofia del diritto, l'area deontologica, che analizza ciò che il diritto dovrebbe essere, ovvero i valori che ispirano l'ordinamento giuridico, la teoria della giustizia e quindi il rapporto tra diritto e morale, appartengono gli studi di Del Vecchio, Goretti, Perelman, Radbruch, Capograssi, Nozick. Un momento saliente della teoria della giustizia è la teoria della grande divisione tra essere e dover essere: le norme non possono essere fondate e/o derivate logicamente da premesse normative.
La filosofia del diritto di Giorgio del Vecchio (La giustizia, pp. 55-71, tratto da Del Vecchio, 1951, pp. 5-60) prende avvio dalla constatazione della natura storica e mutevole del fenomeno giuridico. La filosofia del diritto ha il compito di definire il concetto di diritto, inteso come conoscenza dell'universale giuridico, in pratica di ciò che è comune ad ogni possibile esperienza giuridica. Del Vecchio distingue da una ricerca ontologica della definizione del concetto di diritto, una ricerca deontologica sull'ideale della giustizia. Il disconoscimento di questa distinzione tra piano ontologico (concetto) e piano deontologico (ideale) è origine di fraintendimenti che Del Vecchio denuncia, criticando il metodo delle definizioni deontologiche. Con questo genere di definizioni, nel designare la specie degli oggetti, si ha riguardo non a ciò che essi posseggono in comune, ma al modo più perfetto possibile della loro esistenza, ossia a ciò che essi debbono essere secondo una ragione teleologica assunta a norma. L'ideale si sostituisce così al concetto in senso proprio. Vi è infine una terza ricerca che compete, per Del Vecchio, al filosofo del diritto: riguarda lo svolgimento storico e fenomenologico del diritto, che attiene alla comprensione del diritto diacronicamente come fatto universalmente umano.

Nel suo saggio, Goretti (L'animale quale soggetto di diritto, pp. 81- 91, tratto da Id 1928., pp. 348-363) anticipa temi e tesi dell'odierna bioetica, rivendicando per l'animale lo status di soggetto di diritto: una personalità giuridica che non è investitura da parte dell'uomo, ma rapporto che sorge da sé, per la natura stessa delle cose. La rilevanza di tale saggio sembra sfuggire, oggi, agli studiosi di bioetica, etica e filosofia del diritto.
Perelman nella sua trattazione, (La giustizia formale, pp. 131-147, tratto da Id., 1959, pp. 31-55) enuncia sei concezioni della giustizia. Esse sono: 1) a ciascuno la stessa cosa; 2) a ciascuno secondo i suoi meriti; 3) a ciascuno secondo le sue opere; 4) a ciascuno secondo i suoi bisogni; 5) a ciascuno secondo il suo rango; 6) a ciascuno secondo ciò che la legge gli attribuisce. Dato che queste sei formule sono tra loro inconciliabili, si prospettano, secondo Perelman, tre possibili atteggiamenti: a) dichiarare che queste concezioni della giustizia non hanno nulla in comune, con la conseguenza che o il nome di giustizia non è riservato a nessuna di esse, o a una sola di esse; b) dichiarare che una sola di esse è la sola ammissibile e vera; c) ricercar ciò che vi è di comune nelle varie concezioni della giustizia. A questo terzo atteggiamento si presta il metodo dell'analisi logica, consistente nell'individuare una formula che contenga un elemento indeterminato, ciò che in matematica si chiama variabile, la cui determinazione darà talora l'una, talora l'altra concezione della giustizia. La nozione comune costituirà una definizione della giustizia formale o astratta: ogni formula particolare o concreta della giustizia costituirà uno degli innumerevoli valori della giustizia formale.

Nell'articolo Ingiustizia legale e diritto sovralegale, (pp. 149-163, tratto da Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht, 1946, pp. 105-108) Gustav Radbruch affronta il problema della validità della legge ingiusta, con particolare riferimento alle leggi del periodo nazista, valide nel periodo che vennero emanate, ma aberranti. Radbruch si chiede come risolvere il conflitto tra il valore della giustizia e il valore della certezza del diritto, che ogni legge valida reca in sé indipendentemente dal contenuto. Per risolvere questa antinomia egli enuncia una tesi che diverrà celebre come 'formula di Radbruch': tale conflitto può essere risolto nel senso che il diritto positivo, assicurato dalla promulgazione e dalla coazione, ha la preminenza anche quando è ingiusto nel contenuto o inadatto allo scopo, a meno che il conflitto tra legge positiva e giustizia giunga a un grado tale di intollerabilità che la legge, in quanto legge ingiusta, debba arretrare di fronte alla giustizia. Ma, dato che è impossibile tracciare una linea precisa tra i casi di ingiustizia legale e le leggi in vigore anche se ingiuste per contenuto, Radbruch propone di tracciare una diversa linea di confine: quando nel porre il diritto positivo viene di proposito negata quell'uguaglianza che costituisce il nucleo della giustizia, allora la legge non solo è 'diritto ingiusto' ma non è diritto.

Nel saggio Obbedienza e coscienza (pp. 165-176, tratto da Id., pp. 47-52) Giuseppe Capograssi trae spunto da una sentenza del Tribunale di Torino in materia di obiezione di coscienza per esaminare il significato dell'atto di obbedienza alla legge. La sua analisi è definita 'filosofia dell'esperienza', che consiste nel passaggio dallo studio della norma astrattamente concepita, a quello del processo che l'ha generata. E' questa la tesi del diritto come attività (o come processo). L'atto di obbedienza alla legge è indagato come atto etico e tetico, inteso come atto di ricreazione e riproduzione di quella attività o processo che il diritto costitutivamente è.
Lo scopo del saggio di Robert Nozick, La concezione retributiva della pena (pp. 269-289 tratto da Id., 1981, pp. 409-435) non è di giustificare o difendere la punizione retributiva, ma cercare di capire come essa sia, o possa essere possibile. Non fortuitamente tale saggio appare nel volume Spiegazioni filosofiche in cui Nozick interpreta il lavoro filosofico non come elaborazione di argomenti, ma come ricerca di spiegazioni. La spiegazione filosofica offerta dall'autore fa leva sull'idea che la pena sia un atto comunicativo, nel senso del filosofo del linguaggio H. Paul Grice.

Alla terza area tematica, l'area fenomenologia, che è l'area delle ricerche sul diritto come fenomeno storico sociale, appartengono i tre studi di Ehrlich, Pigliaru, Treves. Il concetto chiave dell'area fenomenologica è il concetto di efficacia. Queste ricerche sul diritto come fenomeno si sono costituite progressivamente in una materia autonoma chiamata sociologia del diritto.
Ehrlich, considerato l'iniziatore della Scuola del diritto libero, formula nel suo saggio (La sociologia del diritto, pp. 45-54, tratto da Id., 1922, pp. 96-109), con l'efficace esperimento mentale di un viaggio in un paese del cui diritto non conosciamo nulla, la particolare istanza per cui si chiede se esiste un diritto unico ovvero esistono solo diritti diversi in diversi Stati e presso diversi popoli.

Antonio Pigliaru nel suo articolo (La vendetta barbaricina, pp. 191-197, tratto da la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, 1959, pp. 52-59), si iscrive nel dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. In una zona della Sardegna Pigliaru osserva una pratica persistente e diffusa, la pratica della vendetta, e la colloca all'interno dell'insieme degli ordinamenti giuridici virtualmente interferenti con lo Stato. Infatti, la vendetta è concepita in tali luoghi, dai pastori sardi, non come istinto, ma come istituzione. L'originalità di Pigliaru sta nell'aver codificato ex post l'ordinamento normativo non scritto del codice della vendetta barbaricina in ventitré articoli, tenendo conto degli schemi organizzativi del diritto penale contemporaneo.

Chiude la rassegna di saggi qui proposti il contributo di Renato Treves (Due sociologie del diritto, pp. 305-313, in Id., 1992, pp. 11-20), che rappresenta il testo dell'ultima lezione da lui tenuta nel 1992, nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.
Concludendo, è possibile rapportare, alla distinzione operata da Bobbio delle tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto (ontologia, deontologia, fenomenologia) una seconda distinzione: la distinzione di tre criteri di valutazione delle norme giuridiche. Bobbio sostiene che ogni norma giuridica può essere valutata da tre punti di vista logicamente indipendenti l'uno dall'altro: il punto di vista della giustizia, il punto di vista della validità, il punto di vista dell'efficacia. Vi è, quindi, un parallelismo tra la triade delle aree tematiche e la triade dei criteri di valutazione delle norme: all'area tematica deontologica corrisponde il punto di vista della giustizia; all'area tematica ontologica corrisponde il punto di vista della validità, all'area tematica fenomenologica corrisponde il punto di vista dell'efficacia. Tale parallelismo è stato messo in evidenza dai saggi di questo volume, che, nonostante l' eterogeneità e la relativa arbitrarietà della loro scelta, valgono a mostrare l'estrema ricchezza e complessità delle tematiche da essi affrontate.

Riferimenti bibliografici Torna all'inizio

Croce, Benedetto, 1996        Filosofia della pratica. Economia ed etica, Bibliopolis, Napoli.
Reinach, Adolf, 1913    Die apriorischen Grundlagen des burgerlichen Rechtes, in «Jahrbuch fur Philosophie und phanomenologische Forschung», 1.
Hohfeld, Wesley N., 1913         Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, in «Yale Law Journal», 23.
Znamierowski, Czeslaw, 1924     Podstawowe poiecia teorji prawa. Uklad prawny i norma prawna, Fiszer i Majewski, Poznan.
Kelsen, Hans, 1934          Dottrina pura del diritto, tr. It. di R. Treves, Einaudi, Torino.
Romano, Santi,1947     Realtà giuridica, in «Frammenti di un dizionario giuridico», Giuffrè, Milano.
Maynez, Eduardo Garcia, 1958      Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Cedam, Padova. 
Ross, Alf, 1957,1958     Legal Norms and Norm of Chess, in «Osterreichische Zeitschrift fur offentliches Recht», 8.
Scarpelli, Uberto, 1985    Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Giuffré, Milano.
Hart, Herbert, 1991    Il concetto di diritto, Einaudi, Torino.
Olivecrona, Karl, 1972    La struttura dell'ordinamento giuridico, Etas Kompass, Bologna.
Kalinowski, Jerzy, 1985    Sur l'importance de la logique déontique pour la philosophie du droit, in  «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 62.
Del Vecchio, Giorgio, 1951    La giustizia, Studium, Roma.
Goretti, Cesare, 1928        L'animale quale soggetto di diritto, in «Rivista di filosofia», 19.
Perelman, Chaim, 1959        La giustizia formale, Giappichelli, Torino.
Radbruch, Gustav, 1946     Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht, in «Suddeutsche Juristen-Zeitung», 5.
Capograssi, Giuseppe, 1950    Obbedienza e coscienza, in «Il foro italiano», V.
Nozick, Robert, 1987        Spiegazioni filosofiche, Il Saggiatore, Milano.
Erlich, Eugen, 1922        La sociologia del diritto, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 2.
Pigliaru, Antonio, 1959        La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano.
Treves, Renato, 1992        Due sociologie del diritto, in «Sociologia del diritto», 19.

Indice Torna all'inizio

Introduzione. - Benedetto Croce, Irrealtà della legge. - Adolf Reinach, I fondamenti a priori del diritto. - Wesley N. Hohfeld, Concetti giuridici fondamentali. - Eugen Ehrlich, La sociologia del diritto. - Giorgio Del Vecchio, La giustizia. - Czeslaw Znamierowski, Atti tetici e norme costruttive. - Cesare Goretti, L'animale quale soggetto di diritto. - Hans Kelsen, Dottrina pura del diritto. - Santi Romano, Realtà giuridica. - Chaim Perelman, La giustizia formale. - Gustav Radbruch, Ingiustizia legale e diritto sovralegale. - Giuseppe Capograssi, Obbedienza e coscienza. - Eduardo Garcia Maynez, Principi generali del diritto. - Antonio Pigliaru, La vendetta barbaricina. - Alf Ross, Norme giuridiche e regole degli scacchi. - Uberto Scarpelli, Semantica del linguaggio normativo. - Herbert L.A. Hart, Norme primarie, norme secondarie, norme di riconoscimento. - Karl Olivecrona, Performativi giuridici. - Robert Nozick, La concezione retributiva della pena. - Jerzy Kalinowsky, La rilevanza della logica deontica per la filosofia del diritto. - Renato Treves, Due sociologie del diritto. Letture consigliate. - Indice dei nomi.

L'autore Torna all'inizio

Amedeo G. Conte, accademico dei Lincei, insegna Filosofia del diritto all'Università di Pavia. Tra le sue pubblicazioni: Filosofia del linguaggio normativo, 3 Voll. Giappichelli, Torino, 1998-2001; Filosofia dell'ordinamento normativo, Giappichelli, Torino, 1997. 

Paolo Di Lucia, insegna Teoria generale del diritto all'Università di Camerino. Tra le sue pubblicazioni: Deontica in Von Wright, Feltrinelli, Milano, 1992; L'universale della promessa, Feltrinelli, Milano, 1997; Diritto, linguaggio, azione, Giappichelli, Torino, 2002. 

Luigi Ferrajoli insegna Filosofia del diritto all'Università di Camerino. Tra le sue pubblicazioni: La sovranità nel mondo moderno, Laterza, Roma- Bari; 1997, La cultura giuridica dell'Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999; Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 2000;  Diritti fondamentali, Laterza, Roma-Bari, 2001. 

Mario Jori insegna Filosofia del diritto all'Università di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Il metodo giuridico tra scienza e politica, Feltrinelli, Milano, 1976;  Il formalismo giuridico, Feltrinelli, Milano, 1980; Saggi di metagiurisprudenza, Feltrinelli, Milano, 1985; Manuale di teoria generale del diritto, con A. Pintore, Giappichelli, Torino, 1995.

Links Torna all'inizio

Sito personale di Amedeo Conte:
http://cfs.unipv.it/compo/agc.htm

sito personale di Paolo Di Lucia:
http://cfs.unipv.it/compo/pdl_n.htm

sito personale di Luigi Ferrajoli:
http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/ferrajol.htm

sito personale di Mario Jori:
http://server.fildir.unimi.it/Jori_home.html

 

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