Conte G. Amedeo, Di Lucia Paolo, Ferrajoli Luigi, Jori Mario, Filosofia del
diritto .
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002, pp. 328, Euro 20,50 ISBN 88-7078-762-1
Etica, Filosofia
del diritto
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L'intento dei curatori del presente volume è di proporre delle pagine scelte,
tratte da importanti saggi di vari filosofi del diritto contemporanei, in cui si tenta
di rispondere ai tre interrogativi che si pone la filosofia del diritto oggi, e
precisamente: 1) cos'è il diritto? 2) cosa il diritto dovrebbe essere? ed infine
3) qual è il rapporto tra diritto e società? Tali istanze comportano,
come sottolineato da Bobbio nel suo saggio Giusnaturalismo e positivismo giuridico del
1965, lo sviluppo di tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto: un'area
ontologica, una deontologica, ed infine una fenomenologica.
La prima area tematica, l'area ontologica, si propone di analizzare ciò che il
diritto è, ossia il concetto di diritto e soprattutto di altri concetti che sono
indagati da più discipline che variamente si intrinsecano con la filosofia del
diritto e tra di loro (la logica deontica, la semiotica giuridica, l'ontologia
sociale). Dalla logica deontica si distinguono la teoria dell'argomentazione, la
retorica giuridica e la teoria dell'interpretazione o ermeneutica, le quali indagano,
invece, i processi attraverso cui il diritto viene conosciuto e/o applicato. All'area
ontologica appartengono gli studi di Croce, Reinach, Hohfeld, Znamierowski, Kelsen,
Romano, Garcìa Màynez, Ross, Scarpelli, Hart, Olivecrona, Kalinowski.
Nell'ambito dell'area ontologica si inquadra il saggio di Benedetto Croce
(Irrealtà della legge, pp. 7-16, tratto dalla parte terza di Croce, 1996, pp.
337-345) in cui la legge è concepita quale volizione astratta di una classe di
azioni e in quanto tale, irreale. Tale irrealtà si manifesta nell'applicazione
della legge ai casi concreti: quando osserviamo la legge, secondo Croce, noi osserviamo
non la legge stessa, ma un principio economico o un principio etico, e osservandolo, lo
individualizziamo. Quindi, tra le manifestazioni dell'attività pratica, non
esiste un'azione giuridica, in quanto, o noi agiamo per legge, e allora la nostra
azione è etica, o agiamo in funzione della legge, e allora la nostra azione
è economica. La filosofia del diritto, in quanto filosofia pratica, è o
Economia o Etica. Croce considera quindi le leggi degli pseudoconcetti, simili ai
precetti, alle regole, la cui natura è fittizia, ma la cui formazione è
perpetua e necessaria, in quanto preparano la reale volizione che avrà luogo
nell'azione singola dell'individuo.
Venendo ora ad analizzare il saggio di Adolf Reinach (I fondamenti a priori del
diritto, pp. 17- 31, tratto da Reinach 1913, pp. 685-847), va rilevato come egli abbia
applicato la fenomenologia al diritto, intesa come teoria degli oggetti e entità
giuridiche (obblighi, pretese, diritti). Reinach esplora l'ontologia di questi enti
muovendosi in due direzioni: da un lato, descrive il modo in cui gli individui
producono e modificano oggetti ed entità giuridiche compiendo atti sociali
(promesse, adempimenti, ecc.); dall'altro, si chiede se valgano, per questi oggetti ed
entità, verità a priori che sono specifiche di tale dominio di oggetti ed
entità. Una risposta affermativa a questa domanda dischiude la
possibilità di una dottrina a priori del diritto, che non è né una
dottrina del diritto naturale, né di un diritto ideale, ma la ricerca dei
fondamenti del diritto, delle verità giuridiche che valgono per il diritto in
ogni mondo possibile.
Sempre nell'ambito dell'area tematica ontologica si inquadra il contributo di Wesley
N. Hohfeld (Concetti giuridici fondamentali, pp. 33-43 tratto da Hohfeld, 1913, pp.
16-59). L'autore, in particolare, intende dimostrare che i rapporti giuridici non
possono essere ridotti alla contrapposizione tra i concetti di 'diritto' e 'dovere'.
Hohfeld individua, invece, otto concetti fondamentali, proprio di ogni ragionamento
giuridico: diritto, dovere, privilegio, non-diritto, potere, soggezione,
immunità, incapacità. Successivamente, egli associa a ognuno degli otto
concetti giuridici fondamentali un concetto correlativo, in modo da individuare quattro
relazioni giuridiche fondamentali: diritto Û dovere; privilegio Û
non-diritto; potere Û soggezione; immunità Û incapacità. La
teoria dei concetti fondamentali di Hohfeld si rivela particolarmente interessante per
lo studio del diritto primitivo, al fine di interpretare il fenomeno dei diritti
collettivi e quello dei diritti immateriali.
Czeslaw Znamierowski (Atti tetici e norme costruttive, pp. 73- 80 tratto da
Znamierowski, 1924, pp. 66-72) si ispira sia alla dottrina a priori del diritto di
Reinach sia alla dottrina pura del diritto di Kelsen, distaccandosi però da
entrambe per l'originalità dei contributi filosofici. Znamierowski introduce
infatti nel lessico della filosofia un concetto assolutamente nuovo: il concetto di
atto tetico, inteso come un atto che non esisterebbe se non vi fossero norme. Casi
paradigmatici di atti tetici sono le mosse degli scacchi e dei giochi di carte. Alla
categoria degli atti tetici appartengono inoltre, secondo l'autore, gli atti giuridici
come fare testamento, sposarsi, ecc. Inoltre, egli individua, all'interno delle norme
tetiche, le norme costruttive, che hanno la funzione di rendere possibili gli atti
tetici. Alle norme costruttive, Znamierowski contrappone quelle coercitive, norme, che,
invece, prescrivono o vietano di eseguire un certo atto (p. 80, nota n. 3).
Nel brano riportato (Dottrina pura del diritto, pp. 93-109, tratto dalla prima
edizione di Kelsen, 1934, pp. 47-99) Hans Kelsen delimita l'oggetto della scienza del
diritto mediante una scelta di metodo, cioè non rispondendo alla domanda
deontologica: che cosa il diritto 'deve essere' , ma a quella ontologica: che cosa il
diritto 'è'. Secondo Kelsen, la purezza del metodo della scienza giuridica,
è garantita dall'opposizione tra essere e dover essere, opposizione sottolineata
in modo netto da Kant, che rappresenta la 'stella polare' del suo lavoro.
Santi Romano, nel suo saggio, (Realtà giuridica, pp. 111-129, tratto da
Frammenti di un dizionario giuridico, 1947, pp. 204-219) intende confutare il punto di
vista normativistico, esasperato da Duguit e Kelsen, per cui il diritto costituisce una
regola di condotta o norma, e lo fa analizzando il significato di 'ordinamento
giuridico', inteso non come insieme di regole giuridiche, ma come complessa e varia
organizzazione dello Stato. Romano propone inoltre l'introduzione di un concetto
apparso nell'opera di un filosofo del diritto francese, Maurice Hauriou, ossia il
concetto di istituzione, e definisce il diritto come istituzione, riproposta di recente
da Neil MacCormick e Ota Weimberger.
Nel brano Principi generali del diritto (pp. 177- 189, tratto da Maynez,1958, pp.
229-242), Eduardo Garcia Maynez cerca di analizzare la natura dei principi generali del
diritto e in particolare si domanda se essi rappresentano una specie di norme o sono
altro rispetto alle norme. La sua risposta si articola in due tesi: 1) vi sono principi
generali che non sono norme né di diritto naturale, né di diritto
positivo, ma principi che hanno natura universale e a priori: per esempio, il principio
giuridico di non-contraddizione; 2) questi principi sono il fondamento ontologico di
una logica del diritto. Per esempio, il principio giuridico di non-contraddizione
è il fondamento ontologico del principio logico per cui due precetti giuridici
contraddittori non possono essere ambedue validi.
Nel suo saggio Norme giuridiche e regole degli scacchi, pp. 199-214, (tratto da
Ross,1957, 1958, pp. 477-487) Ross adotta una strategia neoempiristica in due mosse
successive. In primo luogo, egli riformula la domanda fondamentale della filosofia del
diritto in 'qual è la natura del diritto?' Come Ross osserva, la domanda sulla
natura del diritto è estranea al giurista, il quale si limita a conoscere il
diritto valido. Ma cosa significa 'diritto valido?' Molte sono infatti le concezioni
riguardo questo concetto. Privata quindi dell'aura metafisica, la domanda sulla natura
del diritto si converte nella domanda sul significato dell'espressione 'diritto valido'
contenuta nelle proposizioni della scienza del diritto. In secondo luogo, nel
rispondere a questa domanda, Ross adotta il principio neoempiristico di verificazione,
secondo il quale il significato di una proposizione, e in questo caso dell'espressione
di 'diritto valido', consiste nel metodo della sua verificazione, che si effettua con
l'osservazione empirica delle decisioni giuridiche (sentenze) future. Nel rinvio alle
decisioni giudiziali quale criterio di verificazione delle proposizioni della scienza
del diritto risiede il tratto distintivo e peculiare del decisionismo di Ross, che in
questo senso presenta analogie con la tesi di Holmes, ispiratore del movimento del
realismo giuridico americano.
In posizione critica rispetto alla teoria di Ross si pone il saggio di Uberto
Scarpelli (Semantica del linguaggio normativo, pp. 215-231, tratto da Scarpelli, 1985,
pp. 90-156) in cui, riprendendo un famoso assunto di Kelsen, proposto in Lineamenti di
una teoria generale dello Stato, 1926, per cui un ordinamento giuridico deve poter
essere violato, altrimenti esso non ha affatto il carattere di ordinamento normativo,
Scarpelli distingue tra principio di verificazione e principio di significanza,
consistente quest'ultimo in un criterio di valutazione degli enunciati normativi (che
non possono essere verificati o falsificati) che consiste nella possibilità
empirica di verificare se essi sono adempiuti o non adempiuti.
Le pagine dell'opera riguardanti Hart (Norme primarie, norme secondarie, norma di
riconoscimento, pp. 233-247) sono tratte da Hart, 1961, pp. 108-130. L'obiettivo
principale di Hart è di analizzare la struttura dell'ordinamento giuridico, e in
particolar modo, giungere a una migliore comprensione delle somiglianze del diritto con
altri fenomeni sociali, quali la coercizione e la moralità. Riprendendo
un'efficace espressione di Austin, Hart rivendica la scoperta della chiave della
Jurisprudence o filosofia del diritto. Mentre secondo Austin questa chiave era la
nozione di ordine coattivo, ossia di un ordine sostenuto da minacce, secondo Hart essa
consiste nell'unione di due diversi tipi di norme: le norme primarie, che corrispondono
agli ordini sostenuti da minacce di Austin, e le norme secondarie, che sono norme che
non impongono doveri o obblighi, ma attribuiscono agli individui dei mezzi per
realizzare i loro desideri, conferendo loro i poteri giuridici di creare, mediante
certe procedure specifiche, strutture di diritti e doveri nella cornice coattiva del
diritto. La diversa funzione delle norme sembra comportare in Hart una diversa forma
delle norme stesse: le norme primarie sono in termini di dovere, quelle secondarie in
termini di potere. Nella sua tesi, Hart sostiene che l'ordinamento giuridico può
essere rappresentato solo come unione di norme primarie e secondarie, mentre la norma
di riconoscimento rappresenta il fondamento di validità dell'ordinamento
stesso.
Olivecrona, esponente di spicco del realismo giuridico scandinavo, si chiede, (nel suo
saggio Performativi giuridici, pp. 249-267, tratto da Olivecrona, 1971, pp. 244-261),
quale posto hanno, in un mondo di fatti e fenomeni spazio-temporali, gli effetti che
attribuiamo agli atti giuridici. Il filosofo considera un particolare tipo di
imperativi, gli imperativi di esistenza, che corrispondono agli enunciati performativi
di Austin. Gli enunciati performativi sono imperativi caratteristici del linguaggio
giuridico, di cui Olivecrona trova degli esempi nei rituali dell'antico diritto
germanico. Nell'esposizione della sua teoria, Olivecrona si ispira ad Austin, ma
finisce per criticarlo, in quanto egli non indaga sugli effetti degli enunciati
performativi.
In tema di logica deontica si inquadra il saggio di Jerzy Kalinowski (La rilevanza
della logica deontica per la filosofia del diritto, pp. 291-304, in Sur L'importance de
la logique déontique pour la philosophie du droit, 1985, pp. 212-226), che in
origine propone una teoria riguardante l'impiego delle tecniche logiche nell'ambito del
diritto e della scienza giuridica, mentre successivamente, sviluppa la sua ricerca in
altri settori, quali: la logica giuridica; la metafisica del diritto e l'epistemologia
delle scienze normative. Tra i fondatori della logica deontica, tra cui è
possibile ricordare Von Wright e Beckers, Kalinowski è senza dubbio colui che
maggiormente si è posto l'interrogativo se essa sia rilevante per la filosofia
del diritto. Tale connessione è documentata nel massimo precursore della logica
deontica: Leibniz. In Kalinowski la domanda sulla rilevanza della logica deontica per
la filosofia del diritto si intreccia con la domanda se siano possibili inferenze
deduttive tra norme. La risposta, affermativa, data da Kalinowski, è
diametralmente opposta a quella negativa che alla stessa domanda dà Kelsen.
Alla seconda area tematica della filosofia del diritto, l'area deontologica, che
analizza ciò che il diritto dovrebbe essere, ovvero i valori che ispirano
l'ordinamento giuridico, la teoria della giustizia e quindi il rapporto tra diritto e
morale, appartengono gli studi di Del Vecchio, Goretti, Perelman, Radbruch, Capograssi,
Nozick. Un momento saliente della teoria della giustizia è la teoria della
grande divisione tra essere e dover essere: le norme non possono essere fondate e/o
derivate logicamente da premesse normative.
La filosofia del diritto di Giorgio del Vecchio (La giustizia, pp. 55-71, tratto da
Del Vecchio, 1951, pp. 5-60) prende avvio dalla constatazione della natura storica e
mutevole del fenomeno giuridico. La filosofia del diritto ha il compito di definire il
concetto di diritto, inteso come conoscenza dell'universale giuridico, in pratica di
ciò che è comune ad ogni possibile esperienza giuridica. Del Vecchio
distingue da una ricerca ontologica della definizione del concetto di diritto, una
ricerca deontologica sull'ideale della giustizia. Il disconoscimento di questa
distinzione tra piano ontologico (concetto) e piano deontologico (ideale) è
origine di fraintendimenti che Del Vecchio denuncia, criticando il metodo delle
definizioni deontologiche. Con questo genere di definizioni, nel designare la specie
degli oggetti, si ha riguardo non a ciò che essi posseggono in comune, ma al
modo più perfetto possibile della loro esistenza, ossia a ciò che essi
debbono essere secondo una ragione teleologica assunta a norma. L'ideale si sostituisce
così al concetto in senso proprio. Vi è infine una terza ricerca che
compete, per Del Vecchio, al filosofo del diritto: riguarda lo svolgimento storico e
fenomenologico del diritto, che attiene alla comprensione del diritto diacronicamente
come fatto universalmente umano.
Nel suo saggio, Goretti (L'animale quale soggetto di diritto, pp. 81- 91, tratto da Id
1928., pp. 348-363) anticipa temi e tesi dell'odierna bioetica, rivendicando per
l'animale lo status di soggetto di diritto: una personalità giuridica che non
è investitura da parte dell'uomo, ma rapporto che sorge da sé, per la
natura stessa delle cose. La rilevanza di tale saggio sembra sfuggire, oggi, agli
studiosi di bioetica, etica e filosofia del diritto.
Perelman nella sua trattazione, (La giustizia formale, pp. 131-147, tratto da Id.,
1959, pp. 31-55) enuncia sei concezioni della giustizia. Esse sono: 1) a ciascuno la
stessa cosa; 2) a ciascuno secondo i suoi meriti; 3) a ciascuno secondo le sue opere;
4) a ciascuno secondo i suoi bisogni; 5) a ciascuno secondo il suo rango; 6) a ciascuno
secondo ciò che la legge gli attribuisce. Dato che queste sei formule sono tra
loro inconciliabili, si prospettano, secondo Perelman, tre possibili atteggiamenti: a)
dichiarare che queste concezioni della giustizia non hanno nulla in comune, con la
conseguenza che o il nome di giustizia non è riservato a nessuna di esse, o a
una sola di esse; b) dichiarare che una sola di esse è la sola ammissibile e
vera; c) ricercar ciò che vi è di comune nelle varie concezioni della
giustizia. A questo terzo atteggiamento si presta il metodo dell'analisi logica,
consistente nell'individuare una formula che contenga un elemento indeterminato,
ciò che in matematica si chiama variabile, la cui determinazione darà
talora l'una, talora l'altra concezione della giustizia. La nozione comune
costituirà una definizione della giustizia formale o astratta: ogni formula
particolare o concreta della giustizia costituirà uno degli innumerevoli valori
della giustizia formale.
Nell'articolo Ingiustizia legale e diritto sovralegale, (pp. 149-163, tratto da
Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht, 1946, pp. 105-108) Gustav Radbruch
affronta il problema della validità della legge ingiusta, con particolare
riferimento alle leggi del periodo nazista, valide nel periodo che vennero emanate, ma
aberranti. Radbruch si chiede come risolvere il conflitto tra il valore della giustizia
e il valore della certezza del diritto, che ogni legge valida reca in sé
indipendentemente dal contenuto. Per risolvere questa antinomia egli enuncia una tesi
che diverrà celebre come 'formula di Radbruch': tale conflitto può essere
risolto nel senso che il diritto positivo, assicurato dalla promulgazione e dalla
coazione, ha la preminenza anche quando è ingiusto nel contenuto o inadatto allo
scopo, a meno che il conflitto tra legge positiva e giustizia giunga a un grado tale di
intollerabilità che la legge, in quanto legge ingiusta, debba arretrare di
fronte alla giustizia. Ma, dato che è impossibile tracciare una linea precisa
tra i casi di ingiustizia legale e le leggi in vigore anche se ingiuste per contenuto,
Radbruch propone di tracciare una diversa linea di confine: quando nel porre il diritto
positivo viene di proposito negata quell'uguaglianza che costituisce il nucleo della
giustizia, allora la legge non solo è 'diritto ingiusto' ma non è
diritto.
Nel saggio Obbedienza e coscienza (pp. 165-176, tratto da Id., pp. 47-52) Giuseppe
Capograssi trae spunto da una sentenza del Tribunale di Torino in materia di obiezione
di coscienza per esaminare il significato dell'atto di obbedienza alla legge. La sua
analisi è definita 'filosofia dell'esperienza', che consiste nel passaggio dallo
studio della norma astrattamente concepita, a quello del processo che l'ha generata. E'
questa la tesi del diritto come attività (o come processo). L'atto di obbedienza
alla legge è indagato come atto etico e tetico, inteso come atto di ricreazione
e riproduzione di quella attività o processo che il diritto costitutivamente
è.
Lo scopo del saggio di Robert Nozick, La concezione retributiva della pena (pp.
269-289 tratto da Id., 1981, pp. 409-435) non è di giustificare o difendere la
punizione retributiva, ma cercare di capire come essa sia, o possa essere possibile.
Non fortuitamente tale saggio appare nel volume Spiegazioni filosofiche in cui Nozick
interpreta il lavoro filosofico non come elaborazione di argomenti, ma come ricerca di
spiegazioni. La spiegazione filosofica offerta dall'autore fa leva sull'idea che la
pena sia un atto comunicativo, nel senso del filosofo del linguaggio H. Paul Grice.
Alla terza area tematica, l'area fenomenologia, che è l'area delle ricerche sul
diritto come fenomeno storico sociale, appartengono i tre studi di Ehrlich, Pigliaru,
Treves. Il concetto chiave dell'area fenomenologica è il concetto di efficacia.
Queste ricerche sul diritto come fenomeno si sono costituite progressivamente in una
materia autonoma chiamata sociologia del diritto.
Ehrlich, considerato l'iniziatore della Scuola del diritto libero, formula nel suo
saggio (La sociologia del diritto, pp. 45-54, tratto da Id., 1922, pp. 96-109), con
l'efficace esperimento mentale di un viaggio in un paese del cui diritto non conosciamo
nulla, la particolare istanza per cui si chiede se esiste un diritto unico ovvero
esistono solo diritti diversi in diversi Stati e presso diversi popoli.
Antonio Pigliaru nel suo articolo (La vendetta barbaricina, pp. 191-197, tratto da la
vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, 1959, pp. 52-59), si iscrive nel
dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. In una zona della
Sardegna Pigliaru osserva una pratica persistente e diffusa, la pratica della vendetta,
e la colloca all'interno dell'insieme degli ordinamenti giuridici virtualmente
interferenti con lo Stato. Infatti, la vendetta è concepita in tali luoghi, dai
pastori sardi, non come istinto, ma come istituzione. L'originalità di Pigliaru
sta nell'aver codificato ex post l'ordinamento normativo non scritto del codice della
vendetta barbaricina in ventitré articoli, tenendo conto degli schemi
organizzativi del diritto penale contemporaneo.
Chiude la rassegna di saggi qui proposti il contributo di Renato Treves (Due
sociologie del diritto, pp. 305-313, in Id., 1992, pp. 11-20), che rappresenta il testo
dell'ultima lezione da lui tenuta nel 1992, nella facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano.
Concludendo, è possibile rapportare, alla distinzione operata da Bobbio delle
tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto (ontologia, deontologia,
fenomenologia) una seconda distinzione: la distinzione di tre criteri di valutazione
delle norme giuridiche. Bobbio sostiene che ogni norma giuridica può essere
valutata da tre punti di vista logicamente indipendenti l'uno dall'altro: il punto di
vista della giustizia, il punto di vista della validità, il punto di vista
dell'efficacia. Vi è, quindi, un parallelismo tra la triade delle aree tematiche
e la triade dei criteri di valutazione delle norme: all'area tematica deontologica
corrisponde il punto di vista della giustizia; all'area tematica ontologica corrisponde
il punto di vista della validità, all'area tematica fenomenologica corrisponde
il punto di vista dell'efficacia. Tale parallelismo è stato messo in evidenza
dai saggi di questo volume, che, nonostante l' eterogeneità e la relativa
arbitrarietà della loro scelta, valgono a mostrare l'estrema ricchezza e
complessità delle tematiche da essi affrontate.
| Riferimenti
bibliografici |
|
Croce, Benedetto, 1996 Filosofia della
pratica. Economia ed etica, Bibliopolis, Napoli.
Reinach, Adolf, 1913 Die apriorischen Grundlagen des burgerlichen
Rechtes, in «Jahrbuch fur Philosophie und phanomenologische Forschung»,
1.
Hohfeld, Wesley N., 1913 Some
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Znamierowski, Czeslaw, 1924 Podstawowe poiecia teorji
prawa. Uklad prawny i norma prawna, Fiszer i Majewski, Poznan.
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pura del diritto, tr. It. di R. Treves, Einaudi, Torino.
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«Frammenti di un dizionario giuridico», Giuffrè, Milano.
Maynez, Eduardo Garcia, 1958 Scritti giuridici in
memoria di Piero Calamandrei, Cedam, Padova.
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Goretti, Cesare, 1928 L'animale quale
soggetto di diritto, in «Rivista di filosofia», 19.
Perelman, Chaim, 1959 La giustizia
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Radbruch, Gustav, 1946 Gesetzliches Unrecht und
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Capograssi, Giuseppe, 1950 Obbedienza e coscienza, in
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Nozick, Robert, 1987 Spiegazioni
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Erlich, Eugen, 1922 La sociologia del
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Pigliaru, Antonio, 1959 La vendetta
barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano.
Treves, Renato, 1992 Due sociologie del
diritto, in «Sociologia del diritto», 19.
| Indice |
|
Introduzione. - Benedetto Croce, Irrealtà della legge. - Adolf Reinach, I
fondamenti a priori del diritto. - Wesley N. Hohfeld, Concetti giuridici fondamentali.
- Eugen Ehrlich, La sociologia del diritto. - Giorgio Del Vecchio, La giustizia. -
Czeslaw Znamierowski, Atti tetici e norme costruttive. - Cesare Goretti, L'animale
quale soggetto di diritto. - Hans Kelsen, Dottrina pura del diritto. - Santi Romano,
Realtà giuridica. - Chaim Perelman, La giustizia formale. - Gustav Radbruch,
Ingiustizia legale e diritto sovralegale. - Giuseppe Capograssi, Obbedienza e
coscienza. - Eduardo Garcia Maynez, Principi generali del diritto. - Antonio Pigliaru,
La vendetta barbaricina. - Alf Ross, Norme giuridiche e regole degli scacchi. - Uberto
Scarpelli, Semantica del linguaggio normativo. - Herbert L.A. Hart, Norme primarie,
norme secondarie, norme di riconoscimento. - Karl Olivecrona, Performativi giuridici. -
Robert Nozick, La concezione retributiva della pena. - Jerzy Kalinowsky, La rilevanza
della logica deontica per la filosofia del diritto. - Renato Treves, Due sociologie del
diritto. Letture consigliate. - Indice dei nomi.
| L'autore |
|
Amedeo G. Conte, accademico dei Lincei, insegna Filosofia del diritto
all'Università di Pavia. Tra le sue pubblicazioni: Filosofia del linguaggio
normativo, 3 Voll. Giappichelli, Torino, 1998-2001; Filosofia dell'ordinamento
normativo, Giappichelli, Torino, 1997.
Paolo Di Lucia, insegna Teoria generale del diritto all'Università di
Camerino. Tra le sue pubblicazioni: Deontica in Von Wright, Feltrinelli, Milano,
1992; L'universale della promessa, Feltrinelli, Milano, 1997; Diritto,
linguaggio, azione, Giappichelli, Torino, 2002.
Luigi Ferrajoli insegna Filosofia del diritto all'Università di Camerino. Tra
le sue pubblicazioni: La sovranità nel mondo moderno, Laterza, Roma-
Bari; 1997, La cultura giuridica dell'Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari,
1999; Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari,
2000; Diritti fondamentali, Laterza, Roma-Bari, 2001.
Mario Jori insegna Filosofia del diritto all'Università di Milano. Tra le sue
pubblicazioni: Il metodo giuridico tra scienza e politica, Feltrinelli, Milano,
1976; Il formalismo giuridico, Feltrinelli, Milano, 1980; Saggi di
metagiurisprudenza, Feltrinelli, Milano, 1985; Manuale di teoria generale del
diritto, con A. Pintore, Giappichelli, Torino, 1995.
| Links |
|
Sito personale di Amedeo Conte:
http://cfs.unipv.it/compo/agc.htm
sito personale di Paolo Di Lucia:
http://cfs.unipv.it/compo/pdl_n.htm
sito personale di Luigi Ferrajoli:
http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/ferrajol.htm
sito personale di Mario Jori:
http://server.fildir.unimi.it/Jori_home.html
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maggio
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